Art. 1
E' costituita l'Associazione culturale teatrale “LA MANDRAGORA” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2  L'Associazione culturale teatrale LA MANDRAGORA  persegue i seguenti scopi:
2.1 diffondere la cultura teatrale, musicale e artistica con particolare riguardo al mondo giovanile e dell’infanzia., promuovendo ogni attività finalizzata  ad una sana crescita psicofisica dei bambini e degli adolescenti che coinvolga modalità altamente educative quali si riconoscono tutte le attività creativo-espressive (pittura, scrittura, musica, drammatizzazione, gioco, animazione) nelle scuole (pubbliche e private) di ogni ordine e grado, presso associazioni di volontariato e culturali oltre che presso organismi che si riconoscono  nel volontariato sociale.
2.2 promuovere attività didattica a favore di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo, teatrale, musicale, letterario e nel campo delle arti in genere nell’intento di trasmettere i valori della cultura artistica e musicale, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione per la condivisione di interessi culturali comuni;
2.3 porsi come interlocutore per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell’ arte/teatroterapia, un sollievo al proprio disagio;
Art. 3  L'associazione culturale teatrale LA MANDRAGORA  per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
3.1

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica, di danza, di teatro, di arti figurative ed applicate, per bambini, ragazzi e adulti, incontri di arte/teatroterapia;
3.2 attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in arte/teatroterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, seminari di approfondimento e studio/ricerca;
3.3 attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, riviste, informative, saggi, articoli.
3.4 Per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi in via strumentale, complementare e sussidiaria rispetto all’attività istituzionale, l'associazione potrà stipulare contratti di pubblicità, contratti di mutuo attivi e passivi con o senza garanzia, contratti di apertura di credito, di anticipazione e sconto, di conto corrente anche allo scoperto, chiedere finanziamenti e contributi anche a fondo perduto, ed in genere potrà compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare bancaria, finanziaria, commerciale, industriale, che sia ritenuta utile od opportuna; stipulare convenzioni o contratti con federazioni ed Enti pubblici e privati; aderire ad Enti, federazioni, associazioni pubbliche e private, culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.
Art. 4  L'associazione culturale teatrale LA MANDRAGORA è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali
4.1 soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
4.2 soci sostenitori: persone o enti che contribuiscono economicamente, in misura superiore rispetto ai soci ordinari, alla vita dell’associazione;
4.3 soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale alla vita dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
4.4 Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
4.5 La partecipazione alla vita associativa deve intendersi a tempo indeterminato.
Art. 5  L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Direttivo che si pronuncia in modo definitivo e inappellabile alla prima occasione utile.
Art. 6  Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Direttivo che si pronuncia in modo definitivo e inappellabile alla prima occasione utile.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.